Art. 9.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, di fondazioni, di enti e di organismi internazionali, della regione Veneto, della provincia e del comune di Verona nonché di altri enti pubblici nazionali e locali;

          c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

          d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previsti dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7;

 

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          i) tutti gli altri proventi acquisiti in relazione all'attività del Parco.